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Frontalieri, ecco l’accordo per evitare la doppia imposizione

20 Giugno 2020

Con un documento «amichevole», le autorità dei due Paesi hanno definito che i lavoratori italiani, che dal 24 febbraio al 30 giugno hanno lavorato da casa, verranno fiscalmente considerati come operativi nello Stato in cui risultano dipendenti

Per evitare la doppia imposizione, le autorità svizzere e quelle italiane hanno trovato un accordo amichevole per precisare i contorni fiscali dei lavoratori frontalieri che, in periodo di pandemia e lockdown, hanno applicato il telelavoro, risultando così operativi in uno Stato diverso da quello in cui sono regolarmente dipendenti.

«In via eccezionale e provvisoria – si legge in un documento firmato da Berna e da Roma con data odierna -, si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure».

«In via eccezionale e provvisoria – continua il documento – si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974».

Validità dal 24 febbraio al 30 giugno

«Il presente accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese. Cesserà di essere applicabile l’ultimo giorno del mese in cui l’ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche».

Questa decisione bilaterale è stata presa in considerazione di diversi fattori che hanno caratterizzato il periodo in rassegna e che vengono elencati nel documento in questione:

  • le raccomandazioni e le istruzioni delle autorità pubbliche svizzere ed italiane che invitano le persone a rimanere al proprio domicilio al fine di combattere la diffusione del COVID-19;
  • la pandemia legata al COVID-19 è di natura straordinaria e richiede l’introduzione di misure eccezionali a carico di persone fisiche residenti in uno Stato che svolgono abitualmente la loro attività dipendente nell’altro Stato;
  • a causa delle norme sanitarie governative, parte di queste persone non ha potuto, o è stata scoraggiata, dal recarsi fisicamente nell’altro Stato per svolgere la propria attività dipendente e che tale attività sarà svolta dal proprio domicilio a tempo pieno o a tempo parziale;
  • sempre a causa delle citate normative sanitarie governative, parte di queste persone non ha potuto o è stata scoraggiata, dal rientrare nel proprio Stato di residenza al termine dello svolgimento dell’attività dipendente e che pernotterà dunque, per più giorni, nell’altro Stato.

Fonte: Corriere del Ticino

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